Acqua: al via il procedimento per restituire gli importi indebitamente versati nelle bollette

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La decisione dell’Autorità riferita al periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011

Milano, 1 febbraio 2013

Comunicato stampa

Fonte: http://www.autorita.energia.it

L’Autorità per l’energia ha approvato uno specifico provvedimento per la definizione dei criteri di calcolo degli importi da restituire agli utenti finali, corrispondenti alla remunerazione del capitale investito e versati nelle bollette dell’acqua nel periodo post referendum, dal 21 luglio al 31 dicembre 2011.
La decisione (delibera 38/2013/R/idr[1] disponibile sul sito www.autorita.energia.it) arriva all’indomani del parere che l’Autorità stessa aveva richiesto al Consiglio di Stato sull’esatta decorrenza temporale dei propri poteri in tema di tariffe dell’acqua.
Infatti, nelle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2012, erano emerse posizioni divergenti sulla titolarità dell’Autorità a intervenire in periodi precedenti all’attribuzione delle funzioni di regolazione dei servizi idrici avvenuta con il DL 201/11 ‘Salva-Italia’ nel dicembre 2011[2].
Per individuare la quota parte della tariffa da restituire agli utenti finali con riferimento al periodo compreso fra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011, l’Autorità intende seguire i criteri già utilizzati per la definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013, all’interno del quale già si sono considerati gli effetti del referendum abrogativo. Tali criteri sono anche confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato quando si afferma che, anche nell’ambito dell’intervento di restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recovery.

Il provvedimento nel dettaglio


Nello specifico, l’Autorità fisserà i criteri secondo i quali gli Enti d’Ambito – che hanno determinato le tariffe applicate nel 2011 e dispongono quindi delle informazioni necessarie- dovranno individuare gli importi corrispondenti alla remunerazione del capitale investito, da restituire ai singoli utenti finali, fermo restando il principio del full cost recovery.
L’Autorità, inoltre, definirà le modalità e gli strumenti operativi con i quali assicurare concretamente la restituzione e le procedure di verifica e approvazione delle determinazioni degli Enti d’Ambito.

L’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, responsabile del procedimento, potrà acquisire tutte le informazioni e gli elementi di valutazione ritenuti utili; in caso di rifiuto, omissione o ritardo nel fornire le informazioni richieste senza giustificato motivo, o in caso di trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, l’Autorità potrà esercitare i poteri sanzionatori ad essa attribuiti.

Tutti i soggetti interessati – e in particolare le associazioni dei consumatori e dei gestori, gli Enti d’Ambito, le Regioni ed gli altri soggetti portatori di interessi collettivi – hanno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera, per presentare eventuali osservazioni.

La richiesta dell’Autorità al Consiglio di Stato

Il 23 ottobre scorso, l’Autorità per l’energia ha richiesto un parere al Consiglio di Stato rispetto alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria servizi idrici ad essa attribuite. Infatti, nel corso delle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2012 erano emerse posizioni divergenti sulla possibilità che l’Autorità fosse titolata ad intervenire in periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione del settore.

In risposta al quesito, il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267 -ha affermato che “il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l’Autorità – fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi – terrà conto, nell’esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari“.


[1] ”Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio”.

[2] l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici“, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

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